la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, al fine di sostenere le attivita' connesse all'attuazione del programma di sviluppo della III comunita' montana, cui e' indispensabile assicurare il miglioramento delle condizioni ambientali dei centri urbani posti all'interno del proprio territorio, anche per la promozione delle iniziative turistiche congeniali alla particolare area geografica, concede ai comuni situati nell'ambito territoriale della stessa comunita' montana contributi finalizzati al risanamento igienico-sanitario dei rispettivi centri urbani ed al recupero dei centri storici. 2. A tale scopo, i comuni interessati devono presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di interventi straordinari, redatti in base ai criteri informatori del piano regionale di risanamento delle acque, di cui alla legge regionale 9 novembre 1981, n. 30, debitamente approvati con deliberazione dai rispettivi consigli comunali, sentita la III comunita' montana ai sensi dell'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142.