la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione,  al  fine  di  sostenere  le  attivita'  connesse
all'attuazione del programma di sviluppo della III comunita' montana,
cui e' indispensabile assicurare il  miglioramento  delle  condizioni
ambientali   dei   centri   urbani   posti  all'interno  del  proprio
territorio, anche  per  la  promozione  delle  iniziative  turistiche
congeniali  alla  particolare  area  geografica,  concede  ai  comuni
situati  nell'ambito  territoriale  della  stessa  comunita'  montana
contributi   finalizzati   al   risanamento   igienico-sanitario  dei
rispettivi centri urbani ed al recupero dei centri storici.
   2. A tale scopo, i comuni interessati devono presentare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  progetti
di  interventi  straordinari,  redatti in base ai criteri informatori
del piano regionale di risanamento delle acque,  di  cui  alla  legge
regionale   9   novembre  1981,  n.  30,  debitamente  approvati  con
deliberazione  dai  rispettivi  consigli  comunali,  sentita  la  III
comunita' montana ai sensi dell'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n.
142.